Cosa si intende per Legalizzazione Consolare o Ambasciate?
Si tratta del procedimento di certificazione di un documento che ne attesta l’autenticità, garantendogli pieno valore giuridico sul piano internazionale, per le rappresentanze diplomatiche del paese straniero: ambasciate o consolati. Gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere, per essere validi in Italia, devono essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche italiane all’estero o, in alternativa, dal ministero degli Affari Esteri. Essi devono essere pertanto tradotti nella lingua italiana e giurati. Nei paesi dove esiste la figura giuridica del traduttore ufficiale la conformità è attestata del traduttore, in alternativa dall’ufficio consolare.
L’Apostille e i paesi con l’esenzione dalla legalizzazione consolare
Nei Paesi sottoscrittori della Convenzione de l’Aja l’apposizione dell’apostille sostituisce la necessità di legalizzare gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere. L’apostille è una certificazione che convalida, con pieno valore giuridico, sul piano internazionale l’autenticità di qualsivoglia atto pubblico, certificati, documenti scolastici, atti notarili ecc. Per tali paesi, quindi, non c’è l’obbligo della legalizzazione consolare, è infatti sufficiente applicare l’apostille sui documenti o atti presso le Procure/Prefetture/Tribunali nel paese che ha emesso il documento anziché presso le rappresentanze diplomatiche straniere.
Pertanto, una persona proveniente da un Paese che ha aderito a questa Convenzione non ha bisogno di recarsi presso la Rappresentanza consolare e chiedere la legalizzazione, ma può recarsi presso la competente autorità interna designata da ciascuno Stato per ottenere l’apposizione dell’apostille sul documento. Seguendo questo iter, il documento viene riconosciuto in Italia. Sono esenti da legalizzazione a condizione che rechino l’Apostille gli atti e i documenti rilasciati dagli Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961: